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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/9/2003, (A) ha esposto: che
dal 12/10/1975 presta servizio presso l'Istituto (B), con le funzioni di
"direttore dei servizi generali e amministrativi" (DSGA);
- che l'insediamento del dirigente scolastico prof. (C), a
partire dall'1/9/2001, aveva da subito determinato, a causa
dell'atteggiamento dallo stesso assunto, un clima di distacco, tensione e
mancanza di fiducia con tutto il personale di segreteria;
- che nei suoi confronti l'operato del prof. (C) si era
sostanziato esclusivamente in ordini di servizio di carattere minatorio,
con cui veniva richiesto il compimento di atti spesso non dovuti o
addirittura contrari alle norme che disciplinano il funzionamento e le
competenze degli uffici scolastici, in repliche, contestazioni di
addebiti per lo più contenenti apprezzamenti di cattivo gusto, in frasi
ingiuriose e lesive del ruolo, del decoro e della dignità del ricorrente,
in minacce di sanzioni, disciplinari e non, mai irrogate;
- che per ordine del prof. (C) era stato privato del computer in
dotazione alla segreteria, invitato a consegnare le chiavi dell'ufficio
di segreteria e di tutti i cassetti e armadi ivi contenuti, e, inoltre,
gli era stato proibito di rivolgersi personalmente al dirigente
scolastico per le ordinarie comunicazioni riguardanti l'attività degli
uffici scolastici;
- che in conseguenza dei puntuali e specifici, quanto arbitrari,
ordini di servizio, il ricorrente non aveva più potuto svolgere le
proprie mansioni con l'autonomia operativa riconosciutagli dalla
contrattazione collettiva, secondo la declaratoria del profilo, e aveva
così subito un grave danno patrimoniale, derivante sia dall'impoverimento
della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di
una maggiore capacità, sia dalla lesione del diritto all'immagine e alla
vita di relazione;
- che attraverso la costante pressione di una minaccia più o
meno velata, il comportamento del dirigente scolastico aveva determinato
nel ricorrente una condizione patologica caratterizzata da una sensazione
di timore, associata a segni somatici indicativi di iperattività del
sistema nervoso autonomo, sfociata in sindrome postraumatica da stress;
che con le condotte poste in essere il dirigente scolastico aveva operato
in violazione della disciplina delle obbligazioni contrattuali, sotto il
duplice profilo del diritto del lavoratore a svolgere le mansioni
corrispondenti alla qualifica (art. 2103 cod. civ.) e del diritto di
espletare l'attività lavorativa in un ambiente lavorativo salubre, sia
sotto l'aspetto materiale, che socio-psicologico, idoneo a consentire la
libera esplicazione delle istanze di sviluppo personale e professionale
collegate alla prestazione (art. 2087 cod. civ.);
- che, per la reiterazione, la durata e la finalità di isolare
il ricorrente dall'ambiente di lavoro, esautorandolo dalle funzioni
attribuitegli dalla normativa (art. 25, c. 5, D.Lgs. 165/2001), i
comportamenti posti in essere dal prof. (C) si inquadravano nella
fattispecie del "mobbing" e, oltre a doverne rispondere
direttamente l'autore ex art. 2043 cod. civ., si riverberavano in capo
all'ente datore di lavoro, doppiamente responsabile dei danni
conseguenti, sia contrattualmente, in relazione agli obblighi connessi al
dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto, sia in qualità di
preposto ex art. 2049 cod. civ..
Sulle premesse di fatto e di diritto che precedono, dando atto
di aver infruttuosamente esperito il tentativo obbligatorio di
conciliazione, il ricorrente ha convenuto in giudizio l'Istituto (B) e il
prof. (C), per sentir condannare l'Istituto alla reintegrazione del
ricorrente nelle mansioni spettategli e condannare, in solido, i
convenuti al risarcimento del danno biologico, morale, patrimoniale e
professionale, nella misura complessiva di Euro 25.000,00 o in quell'altra
maggiore e/o minor somma accertata in corso di causa.
L'Istituto (B), costituitosi in giudizio in persona del
Dirigente Scolastico pro tempore, ha chiesto di essere estromesso dal
giudizio, ritenendosi privo della qualità e dei poteri del datore di
lavoro nei confronti del ricorrente.
Anche il prof. (C) si è costituito in giudizio e,
preliminarmente, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, sia
rispetto alla richiesta di reintegrazione nelle mansioni, in quanto
cessato dal servizio il 30/4/2003, sia rispetto alla domanda risarcitoria,
il cui unico destinatario poteva essere il datore di lavoro.
Nel merito, deducendo l'infondatezza delle domande proposte in
ricorso, ne ha chiesto il rigetto. In particolare, ha contestato il demansionamento,
sostenendo che semmai si era verificata la situazione opposta, per il
sistematico boicottaggio posto in essere dal ricorrente sin dal suo
insediamento, che gli aveva impedito di svolgere a pieno le sue funzioni
e procurato conseguenze psicologiche e fisiche, sfociate in uno stato di
infermità, con lunghi periodi di assenza dal servizio per le necessarie
cure (dal 14/10/2002 al 14/11/2002 e dal 14/11/2002 alla data di
cessazione del servizio) e che lo avevano determinato a presentare le
dimissioni con decorrenza dall'1/5/2003.
La causa è stata istruita con documenti e con i testi (D), (E),
(F), (G), (H), (I), (L), (M).
All'esito, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio sulle
condizioni di salute del ricorrente.
Autorizzato il deposito di note conclusive, nelle note
depositate il ricorrente, riconoscendo di essere stato reintegrato nelle
mansioni di sua competenza di seguito all'avvicendamento del dirigente
scolastico, ha dichiarato di voler abbandonare la relativa domanda.
All'odierna udienza sulle riportate conclusioni la causa è stata
discussa e decisa con lettura pubblica del dispositivo steso in calce
alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente chiede di essere risarcito dei danni, patrimoniali
e non, che ricollega all'attività "mobbizzante" del Dirigente
Scolastico, prof. (C).
Per valutare se realmente vi sia stata un'attività persecutoria
nei confronti del ricorrente da parte del prof. (C) occorre ricostruire i
fatti e verificare se siano stati posti in essere atti e/o comportamenti,
anche non autonomamente sanzionabili, ripetuti in maniera frequente e
duratura al fine di danneggiare il lavoratore.
Il mobbing, infatti, secondo la nozione elaborata dalla
psicologia del lavoro (i primi studiosi sono stati Hans Leymann ed in
Italia Harald Ege) è una situazione lavorativa di conflittualità
sistematica, persistente e in costante progresso all'interno del luogo di
lavoro, in cui gli attacchi reiterati e sistematici hanno lo scopo di
danneggiare la salute, i canali di comunicazione, il flusso di
informazioni, la reputazione e/o la professionalità della vittima.
Appare utile muovere, anche se in ordine cronologico rappresenta
l'epilogo della vicenda, dalle risultanze dell'indagine ispettiva disposta
dal Ministero dell'Istruzione presso l'Istituto (B) negli ultimi mesi del
2002, di seguito all'esposto con cui il personale della segreteria
denunciava diversi eventi e situazioni che vedevano protagonista il prof.
(C) e, in generale, lamentava che il Dirigente Scolastico non aveva mai
stabilito un dialogo con le diverse componenti della scuola (ATA,
docenti, genitori e alunni) e, anzi, organizzava la scuola secondo
criteri autoritari.
Sulla base degli accertamenti condotti, l'organo ispettivo ha
espresso il parere che fosse auspicabile utilizzare il Dirigente
Scolastico ad altri compiti o trasferirlo per incompatibilità ambientale,
avendo rilevato nella scuola una situazione di continua denigrazione
della professionalità nei confronti del D.G.S.A. odierno ricorrente, come
della maggior parte del personale dell'Istituto, oltre a diverse
disfunzioni sia sotto il profilo relazionale, che normativo.
Del personale di segreteria fanno parte gli assistenti
amministrativi (E), (F) e (L), i quali, sentiti come testimoni, hanno
riferito che il prof. (C) sin dal suo insediamento in Istituto, dove i
rapporti con i precedenti dirigenti si erano sempre distinti per spirito
di collaborazione funzionale e fiducia reciproca, ha alimentato con il
suo modo di fare un contesto di tensioni e di relazioni conflittuali con
tutti, compreso il corpo docenti; in particolare, nei confronti del
personale della segreteria non ha stabilito un rapporto di fiducia e di
collaborazione, giungendo al punto di far affiggere all'albo la comunicazione
di servizio datata 31/8/2002 con cui si avvisava che i rapporti tra la
segreteria e la presidenza dovevano essere tenuti soltanto dalla dott.ssa
(N) (riguardo a questa specifica circostanza, l'organo ispettivo ha
evidenziato che non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti
concernenti singole persone).
Da quanto sopra (risultati dell'indagine ispettiva ed emergenze
testimoniali), si ricava un dato di fatto senz'altro significativo, che
induce a ravvisare nella scuola diretta dal prof. (C) l'esistenza di una
situazione di conflitto generalizzato e latente nei rapporti tra il D.S.
e le varie componenti di Istituto, anche se i testi non hanno mancato di
confermare che i contrasti maggiori il prof. (C) li aveva con il
ricorrente.
Sarebbe, tuttavia, prematuro trarne delle valutazioni in merito
alla condizione lavorativa lamentata dal ricorrente, perché l'ambiente di
lavoro teso, la gestione della scuola secondo moduli autoritari o in
forme inadempienti delle norme vigenti in materia di lavoro, di gestione
amministrativo-contabile, in materia didattica, per un verso, non sono
ancora "il mobbing", fenomeno che per esistere ha bisogno di
una strategia persecutoria mirata nei confronti di una persona o di un
gruppo determinato di persone; per altro verso, non lo escludono a
priori, perché, anzi, la psicologia del lavoro insegna che la situazione
di conflitto generalizzato, del tutto contro tutti o, come in questo
caso, dell'uno contro tutti, può essere un terreno fertile allo sviluppo
del mobbing.
Bisogna, allora, approfondire i rapporti del prof. (C) con il
(A), per vedere se lo stato di conflittualità alimentato nella scuola
abbia creato le condizioni per una violenza psicologica particolarmente
accanita nei confronti del D.S.G.A., ovvero della figura professionale
che, insieme al Dirigente Scolastico, costituisce un elemento fondante
del sistema funzionale di Istituto, in quanto preposto, con autonomia
operativa, ai servizi amministrativi e generali dell'istituzione
scolastica, di cui coordina il personale.
Non è un caso che si sia rimarcato qual è la qualifica del
ricorrente e la ragione risiede nel fatto che non pare si possa
trascurare che proprio le funzioni da egli ricoperte possono averne
facilitato il ruolo di vittima; nell'ambito di una gestione dell'istituzione
scolastica non informata a criteri partecipativi, infatti, chi rischia
più di altri di diventarne il capro espiatorio è colui che è inchiodato
dalla posizione funzionale che occupa ad un rapporto di collaborazione
istituzionale e professionale con il capo d'istituto da cui dipende
l'organizzazione autoritaria e nello specifico la persona in questione è
il ricorrente, visto che le competenze del Dirigente Scolastico e del
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi si intrecciano in modo da
costituire un unicum normativo (art. 25 D.Lgs. 165/2001).
A parlare, comunque, devono essere fatti oggettivi e comprovati,
non mere congetture e, allora, si passi ad esaminare la cronologia degli
accadimenti documentati.
- In data 11/1/2002 il D.S. ha inviato un ordine di servizio al D.S.G.A.,
avente ad oggetto la liquidazione di emolumenti in favore di determinati
dipendenti, avvertendolo che in caso di inadempienza entro 15 giorni,
sarebbe stato sottoposto a provvedimento disciplinare. L'organo ispettivo
ha accertato che i fondi per le liquidazioni non erano stati erogati.
- Il 4/3/2002 il D.S. ha chiesto formalmente al D.S.G.A.
chiarimenti per i seguenti punti: conferimento delle supplenze; pagamento
dello stipendio alle insegnanti supplenti; acquisto di P.C.,
fotocopiatrice e armadio; situazione di cassa dell'Istituto.
L'organo ispettivo ha accertato a tal proposito, nell'ordine:
che, dopo un primo momento, in cui era stato rispettato l'ordine della
graduatoria fornita dalla scuola pilota, il procedimento per le nomine
era stato impartito dal prof. (C), essendo, peraltro, il D.S. che
conferisce le supplenze in base al C.c.n.l.; che non erano stati erogati
i fondi per il pagamento degli stipendi ai supplenti; che gli acquisti di
PC, fotocopiatrice e armadi non erano stati apportati nei capitoli di
spesa in conto capitale e che il D.S. non aveva tenuto conto delle
normative per attivare le procedure previste dal regolamento contabile
D.I. n. 4/2002 e D.A. 895/2001.
- Con prot. ris. n. 5 dell'11/3/2002 il D.S. ha inoltrato al
Dirigente del C.S.A. di Ag. una richiesta di informazioni sui flussi di
cassa, che così recitava: "... sospetto di essere continuamente
boicottato dal D.S.G.A. dell'Istituto".
- In data 13/3/2002 il D.S. ha reiterato l'ordine di servizio al
D.S.G.A. riguardante la richiesta di una relazione sulla situazione di
cassa, benché il (A) avesse formalmente precisato, nei chiarimenti
forniti, che solo in data 8/3/2002 erano pervenute le istruzioni per la
predisposizione del programma annuale, riservandosi di fornire
dettagliatamente l'avanzo di amministrazione dei fondi statali e
regionali.
- In data 15/3/2002 il D.S. ha inviato una contestazione di addebiti
al D.S.G.A., sostenendo che i chiarimenti forniti erano falsi e
insoddisfacenti.
- In data 16/3/2002 il D.S. ha chiesto al D.S.G.A. il resoconto
delle somme disponibili.
- In data 2/7/2002 il D.S. ha mandato al D.S.G.A. un ordine di
servizio, riguardante la decurtazione di un giorno di stipendio al
personale ausiliario LSU (O) e (P). L'organo ispettivo ha evidenziato che
la retribuzione viene erogata dall'IPACEM e non dalla scuola.
- In data 4/7/2002 il D.S. ha replicato ordine di servizio al D.S.G.A.,
sul presupposto, esplicitato nella nota, che competeva al responsabile
amministrativo dirigere il personale ausiliario, minacciando l'adozione
dei provvedimenti urgenti del caso.
- Lo stesso giorno, con nota ris. 12, ha invitato il D.S.G.A. a
consegnare entro 24 ore le chiavi delle segreterie, dei cassetti e degli
armadi e lo ha diffidato "dallo spendere anche un euro senza
l'autorizzazione scritta del Dirigente o in sua assenza del
Vicario".
- Con nota ris. 13, in pari data, ha contestato i seguenti
addebiti al D.S.G.A.: oltraggio e calunnie gravi rivolte al D.S.; minacce
al D.S.; ostruzionismo e abuso di potere.
- Il D.S. ha inviato una precisazione sull'ordine di servizio n.
12 del 4/7/2002, con cui ha escluso dall'autorizzazione preventiva le
spese postali e per l'ordinaria pulizia dei locali.
- Il 13/7/2002 il D.S. ha annotato nel foglio di presenza del
personale ATA l'assenza arbitraria del D.S.G.A.
Risulta dalla relazione ispettiva che il D.S.G.A. aveva
presentato domanda il 4/7/2002 per fruire delle quattro giornate di
festività soppresse, regolarmente protocollata, e le festività erano
state accordate dal D.S.
- Il 17/7/2002 il D.S. ha richiesto all'Ufficio Scolastico
Regionale di Pa. e al C.S.A. di Ag. "visita ispettiva urgente per
accertare le responsabilità del D.S.G.A.".
- Il 5/9/2002 il D.S. ha invitato il D.S.G.A., con comunicazione
di servizio, ad ordinare tutto il materiale necessario per il nuovo anno
scolastico.
- Con prot. 24/ris dell'11/10/2002 il D.S. ha sollecitato
all'Ufficio Scolastico Regionale di Pa. la visita ispettiva.
- In data 21/10/2002 ha emanato un o.s. al D.S.G.A., avente per
oggetto il trasferimento immediato del P.C. dall'ufficio del D.S.G.A.
all'ufficio del D.S. L'organo ispettivo ha appurato che in quel P.C.
erano caricati tutti i programmi necessari alla funzione.
- Lo stesso giorno, gli ha inviato un ulteriore o.s., a parziale
modifica del precedente, in cui ha specificato che si trattava di
prelevare "solo il Monitor, la tastiera e il mobiletto porta P.C.".
- In data 29/10/2002 il D.S. ha replicato l'ordine di servizio
con cui invitava il D.S.G.A. a consegnare le chiavi delle due segreterie
e lo diffidava formalmente in caso di inadempienza dei suoi compiti.
- Il 6/11/2002 il D.S. ha sporto formale denuncia contro il D.S.G.A.
alla Procura della Repubblica di Ag., alla D.I.A. di Ag., al Comandante
della Stazione dei Carabinieri di Na., per la scomparsa di importanti
documenti di ufficio e la manomissione del registro di protocollo.
- Nel corso della visita ispettiva, il D.S. ha affermato, nel
colloquio avuto con l'organo ispettivo, che il D.S.G.A. voleva comandare,
che aveva firmato i certificati sostitutivi della terza media al suo
posto. In base alla normativa vigente (art. 187, commi 1 e 2, T.U.
297/94), l'organo ispettivo ha ritenuto che il D.S.G.A. possa firmare i
certificati, in quanto di sua competenza.
Singolarmente presi, molti degli atti e dei comportamenti
elencati rivelano, in alcuni casi autonomamente, in altri sulla base di
quanto accertato in sede ispettiva, chiare disfunzioni sia sotto il
profilo relazionale del Dirigente, sia sotto il profilo normativo, che
già l'organo ispettivo, del resto, ha evidenziato: il D.S. non conosce la
situazione finanziaria dell'Istituto in cui opera e chiede informazioni
al dirigente del CSA, accusando il DSGA di boicottarlo; immancabilmente
sotto la minaccia della sanzione disciplinare, ma senza mai farne
ricorso, pretende dal D.S.G.A. la corresponsione di finanziamenti senza
che i relativi fondi siano stati ancora erogati; gli chiede chiarimenti
su procedure da egli stesso impartite (supplenze); lo accusa di
dichiarazioni false e insoddisfacenti in merito a dati contabili non
ancora disponibili; gli ordina di emettere provvedimenti estranei alle
competenze del DSGA (retribuzione degli l.s.u.) e lo accusa, senza che
sia risultato vero, di compiere atti al di fuori delle sue funzioni
(certificati sostitutivi degli attestati di licenza); gli sottrae
l'autonomia di spesa; gli annota come arbitrarie assenze che egli stesso
aveva autorizzato; lo priva degli strumenti di lavoro (computer
contenente tutti i programmi necessari alla funzione); lo accusa di
malefatte mai accertate (sparizione di documenti, manomissione del
registro protocollo) e richiede formalmente una visita ispettiva per
accertarne le responsabilità.
Considerati nel loro insieme sotto il profilo delle norme
regolatrici del rapporto di lavoro, non sembra si possa dubitare che i
reiterati ordini di servizio, le continue richieste di chiarimenti e di
resoconti, l'abusiva ingerenza nelle procedure di spesa da parte del
prof. (C), in effetti, abbiano marcatamente ridotto l'ambito di autonomia
operativa che compete al responsabile amministrativo, con una
progressività che è giunta al punto, con la sottrazione del P.C.
contenente i dati necessari alla funzione, di creare condizioni ostative
alla possibilità per il ricorrente di svolgere l'attività lavorativa.
Oltre che sul piano della professionalità, mortificata sotto
l'aspetto dell'autonomia funzionale, l'attacco è stato sferrato sotto il
profilo della personalità morale del lavoratore, mediante frasi
ingiuriose, come l'accusa di mantenere la segreteria in "stato di
disservizio... tendente a provocare disordine e a screditare il suo
legale rappresentante, con una tattica di boicottaggio subdola, ma fin
troppo evidente" (cfr. richiesta di chiarimenti del 4/3/2002), frasi
diffamatorie tese a screditare il D.G.S.A. agli occhi del dirigente del C.S.A.
("... sospetto di essere continuamente boicottato dal D.S.G.A.
dell'Istituto"), reiterate minacce di punirlo con sanzioni
disciplinari, addebiti di responsabilità insussistenti, anche con formali
contestazioni, e finanche ripicche (vedi l'ordine di consegna delle
chiavi dell'ufficio e di tutti i cassetti e gli armadi ivi contenuti).
Il raggio dell'azione denigratoria si allunga ulteriormente
passando ad esaminare le emergenze dell'istruttoria testimoniale. I testi
(E), (L) e (F) hanno riferito che il prof. (C) ha offeso il ricorrente in
presenza dei colleghi definendolo "lestofante, ladro, turbatore
d'asta" e la circostanza è chiaramente indicativa di un'aggressione
al D.S.G.A. anche sotto il profilo della reputazione nell'ambito della
comunità scolastica, volta a screditarlo agli occhi del personale che da
lui dipendeva per il coordinamento.
A questo punto, la ricostruzione dei fatti è completa e si
tratta di stabilire se si possa riconoscere una strategia mobbizzante
nell'operato del titolare dell'istituzione scolastica, non ignorando il
Tribunale che il mobbing in prima battuta è una realtà fenomenica, non un
concetto giuridico, e che, pertanto, intanto si potrà riconoscerlo nella
fattispecie concreta, in quanto la fattispecie medesima sia perfettamente
sussumibile nei requisiti richiesti dalla psicologia del lavoro,
nazionale e internazionale, compreso l'andamento nelle sei fasi
successive del modello Ege.
Iniziando dalle categorie di attacchi mobbizzanti, si osserva
che le azioni ostili ai danni del D.S.G.A. rientrano in almeno tre delle
cinque categorie elaborate dallo studioso.
In effetti, il ricorrente ha subito attacchi ai contatti umani,
con continue critiche alle sue prestazioni (situazione di cassa,
supplenze, lavoro della segreteria), ripetute minacce scritte
(irrogazione di sanzioni disciplinari), accuse ingiustificate, frasi
ingiuriose e diffamatorie.
Inoltre, il ricorrente è stato dequalificato sul piano delle
mansioni, a causa della pressante ingerenza arbitrariamente esercitata
dal convenuto nella sfera di autonomia operativa riservata alle funzioni
di D.G.S.A., e, sia pure per un breve lasso di tempo, è stato privato
degli strumenti di lavoro.
Ha subito attacchi contro la reputazione, con le false voci
fatte circolare sul suo conto (accuse di boicottaggio denunciate al
Dirigente del CSA, richiesta di visita ispettiva per farne accertare le
responsabilità) e in occasione delle offese rivoltegli in presenza dei
colleghi.
Passando ai parametri di riconoscimento del mobbing, si osserva
che gli atti persecutori hanno avuto una durata complessiva superiore a
sei mesi, da gennaio ad ottobre 2002, e in questo arco temporale si sono
concentrati particolarmente in alcuni mesi.
La conflittualità ha avuto un andamento successivo, fino alla
fase di insorgenza dei sintomi psicosomatici (cfr. certificazione medica
e relazione di C.T.U. medico-legale).
In tale ambito, l'elemento materiale del mobbing è senz'altro
integrato, perché secondo la definizione data dagli psicologi del lavoro
il mobbing è un attacco ripetuto, continuato, sistematico, duraturo e il
ricorrente in un arco temporale di circa otto mesi, non senza trascurare
l'ostilità latente manifestatagli dal capo d'istituto nei rapporti
quotidiani ("ogni giorno il prof. (C) mandava una lettera al
segretario", teste (L)), è stato vittima di almeno venti comprovate
azioni mobbizzanti, fra atti illegittimi sotto il profilo delle regole
che governano il rapporto di lavoro (ordini di servizio lesivi
dell'autonomia professionale del D.G.S.A.) e condotte aggressive sul
piano dei rapporti umani.
Più difficile capire le ragioni dell'intento persecutorio, che
senz'altro trapela dai chiarimenti richiesti su procedure gestite dal
richiedente, dalle continue minacce di sanzioni mai irrogate, dalle
accuse ingiustificate, dalle ingiurie e dalle diffamazioni, dalle
critiche soggettive e che fa da collante delle diverse aggressioni, in un
unicum strategico che colora di significato persecutorio anche comportamenti
di per sé innocui (richiesta di consegna delle chiavi).
Un contributo può venire dalle dichiarazioni che il prof. (C) ha
reso all'ispettrice a proposito del ricorrente: "... vuole
comandare, ha firmato i certificati sostitutivi della 3a media; non ha
provveduto all'acquisto di una cassaforte e di un computer per l'Ufficio
della Presidenza", circostanze indicative di una volontà mirata nei
confronti del ricorrente, di fargliela pagare per determinate cose fatte
e non fatte.
Si aggiunga la possibilità, come si diceva all'inizio, che le
disfunzioni relazionali abbiano portato il D.S. a sviluppare un
sentimento di rivalsa nei confronti della figura professionale con cui
più avrebbe dovuto instaurare un rapporto di cooperazione funzionale; in
altre parole, è verosimile ritenere che la posizione funzionale ricoperta
dal (A) ne abbia facilitato il ruolo di vittima, considerata, peraltro,
la considerazione di cui il ricorrente godeva nel settore della scuola
("era il punto di riferimento per la provincia e per il
provveditorato che a lui si rivolgeva per le questioni di
segreteria", cfr. teste (D), Preside dell'Istituto dal 1992 al
1995).
Anche in questo secondo caso, comunque, è essenziale rilevare
che non è indifferente che nella posizione di D.G.S.A. ci si sia trovato
il ricorrente, non potendosi escludere, perché ogni individuo è
irripetibile, che, a fronte dei metodi oggettivamente poco empatici del D.S.,
reazioni comportamentali diverse da quelle che ha avuto il ricorrente non
avrebbero portato il primo ad un sentimento altrettanto ostile. In altri
termini, ad essere chiamate in causa -come sempre, del resto, nelle
questioni di mobbing- sono le caratteristiche personologiche del
ricorrente, che la consulenza tecnica d'ufficio ha puntualmente
evidenziato, sia pure, com'è inevitabile, dopo che il lavoratore è stato mobbizzato:
tendenza al perfezionismo e alla ricerca della minuziosità, tratti di
timidezza e riservatezza, una certa difficoltà ad esprimere i sentimenti
e le emozioni, sensibilità alle critiche.
Per quel che vale, visto che non è possibile sapere come fosse
la personalità del periziato prima di essere vittima della violenza
psicologica sul luogo di lavoro, l'analisi del c. t.u. si sovrappone agli
studi psichiatrici del danno da mobbing, che hanno riscontrato
nell'indole scrupolosa, sensibile ai riconoscimenti e alle critiche e con
un elevato senso del dovere le caratteristiche caratteriali che agevolano
il ruolo di vittima.
Riassumendo, quanto emerso dall'istruttoria prova che nel caso
concreto si ravvisano i requisiti tipici della condotta lamentata in
ricorso, mentre le giustificazioni addotte dal prof. (C), di essere stato
lui ostacolato dal (A) nello svolgimento delle sue funzioni, già
difficilmente credibili alla luce dei risultati dell'indagine ispettiva,
non hanno trovato alcun riscontro.
Venendo a questo punto alle valutazioni giuridiche, si osserva
che le fonti di responsabilità del prof. (C), autore dei fatti illeciti,
sono da ricercare nel generale principio del neminem laedere espresso
dall'art. 2043 cod. civ., la cui violazione è fonte di responsabilità aquiliana.
Una concorrente responsabilità contrattuale del datore di lavoro
ex art. 2087 c. c., pure evocata in ricorso, non si attaglia all'Istituto
Scolastico, la cui avvenuta entificazione (legge 59/97 e DPR 275/99) non
implica che tanto il potere disciplinare, quanto la gestione degli
aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro con il personale
scolastico si siano trasferiti all'istituzione scolastica-persona
giuridica, continuando a far capo agli organi ministeriali centrali,
ovvero decentrati sul territorio, che la esercitano per mezzo degli atti
di gestione del rapporto di lavoro che il Dirigente Scolastico pone in
essere come organo dell'amministrazione statale; la conseguenza è che il
datore di lavoro del personale scolastico continua ad essere lo Stato,
nella sua personificazione del Ministero dell'Istruzione. Da tanto
discende che per avvantaggiarsi della responsabilità contrattuale del
datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c. c., in solido con il
dipendente autore dei fatti illeciti, il lavoratore avrebbe dovuto
chiamare in giudizio il Ministero, non l'Istituto (B), ammesso che al
datore di lavoro fosse imputabile nella fattispecie concreta di aver
omesso di adottare le misure necessarie ad impedire la reiterazione dei
comportamenti vessatori da parte del Dirigente Scolastico.
Non avendolo fatto, non può prospettare un concorso di azioni e
avvalersi dei benefici della responsabilità solidale, per cui il danno
ingiusto è soltanto quello che si ponga in rapporto di causalità con la
violazione da parte del superiore gerarchico dell'obbligo di comportarsi
secondo buona fede e correttezza in ambito extracontrattuale.
In tale ambito, la regola del neminem laedere trova la sua
consacrazione nell'art. 2059 c. c., ora che questa norma, dopo essere
rimasta per lungo tempo quasi del tutto inutilizzata, è risorta nella
nuova sistemazione dogmatica del danno civile elaborata con il
fondamentale contributo delle due sentenze gemelle della Suprema Corte di
Cassazione del maggio 2003 (nn. 8827 e 8828 del 31/5/2003). Secondo
l'interpretazione costituzionalmente orientata che analogamente alla
Cassazione ne ha dato la Corte Costituzionale (sent. n. 233
dell'11/7/2003), la norma, infatti, chiarisce il portato della regola del
neminem laedere nelle relazioni interpersonali con specifico riferimento
alle situazioni normativamente previste e tipizzate, oltre l'aspetto
meramente patrimoniale del danno; il risultato non è più quello di un
ambito di tutela risarcitoria ristretto al danno morale (che, a questo
punto, diventa riparabile anche quando non derivi da un fatto penalmente
rilevante), ma la possibilità di una tutela piena dei diritti inviolabili
della persona (art. 2 Cost.). Nella categoria del danno non patrimoniale,
quindi, superata la bipartizione nelle componenti del danno morale e del
danno biologico, la figura aggiuntiva del danno esistenziale si presta a
salvaguardare il profilo relazionale-sociale dell'individuo, che viene
così protetto in tutte le attività e manifestazioni espressive della
personalità.
Sulla scorta di tali principi, il lavoratore vittima del mobbing
che provi che le conseguenze pregiudizievoli sono in rapporto di
causalità con le attività persecutorie compiute per nuocerlo ha diritto
alla riparazione di tutti gli aspetti non patrimoniali di danno sofferti,
anche se per la liquidazione non potrà che farsi ricorso al criterio
dell'equità, trattandosi di riparare la lesione di valori inerenti alla
persona.
Ebbene, la prova che l'attività mobbizzante posta in essere dal
prof. (C) abbia arrecato nocumento al ricorrente può dirsi acquisita.
Aspetti di danno di natura patrimoniale si rinvengono nella
lesione della professionalità specifica, desumibile in base agli elementi
di fatto emersi relativamente alla qualità e alla durata della dequalificazione,
rispetto ai quali la consequenzialità del danno è normale secondo l'id quod
plerumque accidit. Ordini di servizio e richieste di chiarimenti in
continuazione, reiterate accuse ingiustificate e minacce di sanzioni,
divieto di esercitare l'autonomia di spesa ("ogni giorno il prof.
(C) mandava una lettera al segretario, ...ha tolto il computer dalla sua
stanza... Lo accusava di ritardare il pagamento degli stipendi... gli vietava
di spendere soldi senza la sua autorizzazione" - teste (L))
implicano per il responsabile amministrativo di una scuola, le cui funzioni
consistono nell'organizzare i servizi generali amministrativo-contabili
dell'istituzione scolastica nell'ambito degli obiettivi assegnati e degli
indirizzi impartiti, senz'altro una sottoutilizzazione delle esperienze
lavorative. Le esperienze lavorative sono beni che hanno un valore
economico, perché la professionalità specifica non è solo il portato
delle nozioni teoriche, ma anche dell'applicazione pratica, e considerato
che è stato prolungato il periodo di tempo durante il quale il ricorrente
è stato limitato nelle possibilità applicative della proprie capacità ed
attitudini (da gennaio ad ottobre 2002), deve ritenersi che il danno
patrimoniale si sia prodotto nella sua sfera giuridica in conseguenza
della dequalificazione professionale subita.
Aspetti di danno non patrimoniale sono pure presenti, nelle tre componenti
del danno biologico, morale ed esistenziale. Il "disturbo post-tramautico
da stress cronico moderato in personalità di tipo dipendente" è la
diagnosi in ambito psicopatologico che descrive il quadro clinico del
ricorrente secondo il giudizio medico-legale del c. t.u., il quale ha
precisato, quanto alle cause dell'infermità, che le situazioni collegate
all'attività lavorativa sono state senz'altro un fattore di lesività, ma
che il disturbo visivo presente nella storia clinica del periziato fin
dal 1984 è da includere fra gli eventi stressogeni, perché responsabile
di una forte vulnerabilità nello stato d'animo del lavoratore, che lo ha
predisposto ulteriormente a nuovi stress. In ambito somatico il
ricorrente è risultato affetto, oltre che dal predetto disturbo visivo,
da "malattia da reflusso gastro-esofageo per disordine motorio di
transizione sec. Hellemans-Vantrappen".
La diagnosi e le considerazioni medico-legali formulate dal
consulente tecnico d'ufficio sono senz'altro suffragate da ogni
necessario accertamento clinico e specialistico, compiuto con particolare
riferimento alla peculiare strutturazione della personalità del periziato
(indagini clinico-anamnestetiche, psichiche e testologiche), ma il
convincimento del giudice, supportato dalla documentazione sanitaria a
firma degli specialisti ai quali il periziato si è rivolto per le cure, è
che il quadro clinico accertato deponga per una condizione
psicopatologica di più lieve entità. Tanto l'anamnesi, quanto l'esame
obiettivo e testologico, infatti, nemmeno lontanamente rivelano, ora come
al tempo dei fatti accaduti nell'ambiente lavorativo, i sintomi peculiari
del DPTS: persistente rievocazione dell'esperienza traumatica attraverso
immagini, pensieri, incubi notturni, accompagnata da sensazioni di
vergogna, rabbia, tristezza, paura, sentimenti di irrealtà e/o di
estraneità, sensazioni fisiche quali sudorazione profusa, dispnea, pianto
improvviso, tachicardia, nausea, diarrea, tremori; rapporto fobico con
tutti gli stimoli che possono rievocare l'evento (persone, luoghi,
attività, ascolto di programmi televisivi, lettura di giornali,
situazioni sociali); amnesia psicogena, intorpidimento emozionale,
apatia; stato di iperattivazione costante che si manifesta con disturbi
del sonno, maggiore irritabilità e aggressività, deficit di
concentrazione, stato di ipervigilanza.
Rispetto a questo genere di disturbi, che il c. t.u. ha escluso
nel periziato affermando che non sono emersi disturbi psicosensoriali,
che il pensiero è stato logico, l'ideazione lucida, i processi ideativi
coerenti (cfr. pag. 8 della relazione), l'analisi delle funzioni
psichiche ha evidenziato nel ricorrente un quadro clinico ben distante
dal punto di vista nosografico e tipico della personalità di tipo
dipendente: tendenza alla ricerca della minuziosità, difficoltà ad
esprimere con parole i sentimenti e le emozioni esperite, sentimenti di
scarsa autostima, preoccupazione del giudizio degli altri, incertezze nel
prendere decisioni, vita affettiva nel complesso poco equilibrata e
facilmente influenzabile, particolare sensibilità alle stimolazioni esterne
ed ambientali, sbilanciamento verso l'intellettualizzazione, insofferenza
alle critiche, contatto sociale condizionato da una migliorabile adattività
intellettuale indicativa di una polarizzazione sul proprio sé e da un
bisogno di assertività, fattore ostacolante la realizzazione di una piena
vita di relazione.
Di contro, sono testimoniate testologicamente valenze nevrotiche
(incidente nevrosi astenica, la cui entità sintomatologica è espressa dal
numero considerevole di fenomeni particolari) e aura depressiva, che sono
comunque sintomi di una condizione psicopatologica di entità notevolmente
più lieve del DPTS e che il c. t.u. ha condivisibilmente inquadrato nella
fragilità dei processi identificativi tipici della personalità di tipo
dipendente.
Unitamente alla storia personale del lavoratore (familiarità
negativa quanto a malattie nervose e mentali, inizio nel gennaio 2002 del
trattamento psicoterapico, che il ricorrente ha praticato per circa un
anno, insieme al trattamento farmacologico prescrittogli da medico
specialista neurologo in servizio nella struttura pubblica, assenza di
precedenti patologie psichiche o nervose, notevole miglioramento del
quadro clinico in seguito alla cessazione dal servizio del prof. (C), le
risultanze dell'indagine psicodiagnostica permettono di ritenere che la
patologia psichica da cui è affetto il periziato, oltre a rappresentare
una comune risposta a situazioni stressanti esogene, denoti
caratteristiche morfologiche tali da far desumere un sicuro nesso eziologico
con la conflittualità relazionale determinatasi sul posto di lavoro, che,
pertanto, non senza risentire del preesistente deficit sensoriale visivo,
ha agito come fattore (con)causale nel determinismo e nell'evoluzione
della menomazione.
Aspetti di danno esistenziale, ovvero alla sfera relazionale-sociale,
sono evidenti negli esiti dell'intervista psichiatrica, che, in sintesi,
hanno messo in luce una condizione di".
Aspetti di danno morale, infine, sono desumibili in base agli
elementi di fatto emersi relativamente alla qualità, alla frequenza e
alla durata delle azioni ostili, rispetto ai quali la consequenzialità
delle ripercussioni sullo stato d'animo in termini di transeunte
turbamento può dirsi normale secondo i dati dell'esperienza.
Venendo alla liquidazione del pregiudizio, la lesione
patrimoniale può essere risarcita facendo riferimento alla retribuzione,
pacificamente ritenuta in giurisprudenza un accettabile parametro per la
quantificazione in via equitativa del danno alla professionalità, essendo
espressione della qualità e quantità del lavoro prestato (art. 36 Cost.).
Circa la misura della retribuzione cui far corrispondere il pregiudizio,
deve considerarsi, per un verso, la qualità intrinseca delle mansioni
negate (" secondo la declaratoria contrattuale collettiva) in
rapporto alla durata del demansionamento (circa otto mesi), posto che la
perdita del valore della professionalità è direttamente proporzionale al
contenuto professionale delle mansioni non esercitate e al trascorrere
del tempo di dequalificazione; per altro verso, va detto che che il demansionamento
non si è verificato nelle forme più gravi dello svuotamento di mansioni o
dell'assegnazione a mansioni inferiori. In tale prospettiva, appare
proporzionato all'entità del danno risarcirlo con una somma pari a un 1/4
della retribuzione mensile per i primi cinque mesi di demansionamento, ad
un 1/3 per i successivi quattro mesi (escluso il mese di ferie in
agosto); in base alle buste paga del periodo, la retribuzione lorda utile
come parametro di riferimento è di Euro 2.170,00 (grosso modo) e,
pertanto, a titolo di danno patrimoniale spetta al danneggiato la
complessiva somma di Euro 5.606,00.
Per il risarcimento della lesione sanitariamente accertata, considerato
che secondo il parere espresso dal c. t.u. il quadro clinico è in atto
consolidato, anche se in parziale remissione, può farsi riferimento per
l'individuazione del grado di invalidità permanente ai valori delle
tabelle approvate con decreto del Ministero del Lavoro, D.M. 12/7/2000
(le tabelle allegate al d.m. Sanità del 5/2/1992 per la valutazione
dell'invalidità civile non prevedono un'infermità corrispondente dal
punto di vista nosografico alla patologia da cui è risultato affetto il
ricorrente e neanche prevedono il DPTS). Su tale base, può ritenersi che
l'infermità comporti un danno biologico decisamente inferiore al 6% (che
è la percentuale di danno biologico attribuita dalle tabelle al disturbo
post-traumatico da stress cronico moderato), del quale, si noti, il
danneggiante risponde interamente. La precisazione origina dal fatto che,
come si è visto, precedenti condizioni soggettive della vittima hanno
interferito con l'eziologia degli eventi dannosi, comprese le
problematiche personologiche del lavoratore (profilo di tipo dipendente),
il ctu essendo del parere che si tratti di problematiche strutturali
(pag. 15 della relazione, in relazione all'ultimo quesito). Anche se non
si dubita che le condizioni soggettive preesistenti possano aver reso il
lavoratore particolarmente sensibile e reattivo alle stimolazioni
esterne, l'eventualità che abbiano esercitato un'azione concorrente (il
c. t.u. l'ha affermato senza mezzi termini per il disturbo visivo) non
potrebbe comunque comportare alcuna riduzione della responsabilità civile
del danneggiante per il minor grado di efficienza causale della condotta,
perché una comparazione del grado di incidenza eziologica è ammessa
nell'ordinamento positivo del danno ingiusto civile solo nel caso di
concorso di comportamenti umani colpevoli, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1227 e 2055, c. 1, c. c. (Cass. 9/4/2003, n. 5539).
Sicché, il danneggiante resterebbe responsabile anche per gli
aspetti di danno non direttamente ricollegabili alla sua condotta e,
sulla scorta di tali principi, considerata l'età del ricorrente (58
anni), risponde ad equità risarcire la lesione medico-legale con la somma
di Euro 2.500,00 (del resto, secondo la tabella di liquidazione del danno
biologico del Tribunale di Palermo per l'anno 2004, ipotizzando una
percentuale di invalidità del 4% la liquidazione sarebbe pari a Euro
2.570,71, considerato che il valore punto corrispondente al grado di
lesione è di Euro 805,67, il coefficiente di rivalutazione ex Dm
22/7/2003 è pari a 1,0496 e il coefficiente di devalutazione riferito
all'età del danneggiato è pari a 0,760).
Per le altre voci di danno non patrimoniale, considerate tutte
le specificità del caso (qualità, frequenza e durata delle azioni ostili,
posizione occupata dal danneggiato nell'organizzazione dell'Istituto
scolastico, età e profilo personologico del danneggiato, risultati
dell'analisi delle sue funzioni psichiche) e non potendosi trascurare che
la lesione è direttamente proporzionale al trascorrere del tempo, si
ritiene equo liquidare il danno morale in misura di una frazione del
danno biologico, pari a 1/5, per ogni mese di attività mobbizzante e,
quindi, nel complessivo ammontare di Euro 5000,00 e altrettanto, grosso
modo, appare congruo liquidare per il danno esistenziale.
In conclusione, le somme spettanti al ricorrente a titolo di
risarcimento del danno ammontano complessivamente ad Euro 18.000,00 a
carico del prof. (C), e possono così riepilogarsi:
euro 5.606,00 per danno patrimoniale;
euro 2.500,00 per danno biologico;
euro 5.000,00 per danno morale;
euro 4.894,00 per danno esistenziale.
La domanda risarcitoria nei confronti dell'Istituto (B) deve
invece essere rigettata, essendosi rilevato, contrariamente a quanto
dedotto in ricorso, che l'Istituto non riveste nei confronti del
ricorrente la qualità di datore di lavoro.
Le spese del giudizio, nei rapporti tra il ricorrente e il prof.
(C), vengono liquidate in euro 939,95 per onorari, euro 581,55 per
diritti, euro 190,18 forfettario 12,5% spese generali e poste a carico
del convenuto.
Nei confronti dell'Istituto Scolastico non v'è luogo a
provvedere, essendo stata scelta dall'Avvocatura dello Stato la
rappresentanza e difesa in giudizio ai sensi dell'art. 417 bis, c. 1, c.
p.c. e non sono state documentate spese vive.
Le spese separatamente liquidate al c. t.u. restano definitivamente
a carico del prof. (C).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro
respinta ogni altra istanza, eccezione e difesa, condanna (C) a
corrispondere a (A) la complessiva somma di euro 18.000,00, a titolo di
risarcimento del danno, con gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria dalla data di cessazione della lesione al soddisfo.
Rigetta nel resto.
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